Nuovo Collegato Ambientale: la rivoluzione del Green Public Procurement obbligatorio nelle mense e nella ristorazione pubblica
Grandi novità in tema di Green Public Procurement: mentre fino ad ora l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e quindi delle decisioni sugli acquisti verdi è stata affidata ai singoli impiegati che, su base volontaria, decidevano di implementarli nelle proprie scelte di acquisto di beni o servizi per la PA, adesso una nuova legislazione introduce nuovi obblighi per la Pubblica Amministrazione.
Nel Collegato Ambientale 2014, infatti, è previsto l’obbligo di inserire nei bandi e documenti di gara per la fornitura di beni e servizi delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi, pari almeno al 50% del valore della fornitura per i seguenti beni e servizi:
– Carta per copia e carta grafica
– Ristorazione collettiva e derrate alimentari
– Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene
– Prodotti tessili
– Arredi per ufficio
Inoltre i criteri GPP sono resi obbligatori al 100% sui settori e categorie di prodotto che influiscono sui gas climalteranti, sul consumo dell’energia e sull’uso efficiente delle risorse, tra cui:
– Servizi energetici per gli edifici
– Servizio di illuminazione e forza motrice
– Servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici
– Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici)
– Lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica.
Il Collegato Ambientale è anche in linea con la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti verdi in via di adozione, nella quale all’articolo 67 si sottolinea come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita, il cosiddetto Life Cycle Costing.
Per quanto riguarda la ristorazione pubblica il Criterio Ambientale Minimo (CAM) di riferimento è disponibile a questo link: Criteri Ambientali Minimi Ristorazione. In particolare, si segnala che riguardo alle bevande il CAM prevede esplicitamente che “non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all’utenza e al contesto, prevedendo l’utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato)”.
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Ecco il testo completo del Collegato Ambientale:
Articolo 14
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1127 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione, nelle procedure di approvvigionamento, adotta obiettivi di riduzione dei gas climalteranti e gli obiettivi relativi all’uso efficiente delle risorse definiti nella strategia europea “Europa 2020” richiamati nella Comunicazione della Commissione europea “COM(2011) 571”, è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l’inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei “criteri ambientali minimi” (CAM) definiti ai sensi del Decreto interministeriale 11 aprile 2008, recante “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, riguardo ai seguenti prodotti o servizi:
– Servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici di cui al DM 7 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. n.74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti;
– Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti;
– Lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti.
2. L’obbligo di cui al precedente comma 1 si applica, per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d’appalto anche alle categorie di prodotti o servizi oggetto dei Decreti ministeriali definiti ai sensi del Decreto interministeriale 11 aprile 2008 recante “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, di seguito indicati:
– Carta per copia e carta grafica di cui al DM 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. del 3 maggio 2013, n. 102 e successivi aggiornamenti
– Ristorazione collettiva e derrate alimentari, conformi all’Allegato 1 del d.m. 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2011, n. 220.
– Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, di cui al d.m. 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 2012, n. 142.
– Prodotti tessili di cui al d.m. 22 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.
Arredi per ufficio, di cui al d.m. 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.
3. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche alle forniture di beni e servizi ed agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto le categorie indicate dal Piano d’azione di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, dal momento della adozione con decreto ministeriale dei relativi “criteri ambientali minimi”.
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